TITOLO VII
Altri controlli
Articolo 129 (*) - Emissione di strumenti finanziari
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.___________________
(*) Articolo sostituito prima dall’art. 64, comma 21, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
Testo Unico Bancario Titolo VI Testo Unico Bancario Titolo VIII

