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Differenza tra TFS e TFR, cosa sono e a chi spettano

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Al termine del rapporto lavorativo, spetta una liquidazione sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati. Esistono due differenti tipi di liquidazione, ovvero il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e TFS (Trattamento di Fine Servizio)

Nel precedente approfondimento abbiamo visto come funziona l’anticipo TFS e come è possibile richiederlo. In questo focus, invece, ti spieghiamo la differenza tra TFR e TFS.

Entrambi i trattamenti spettano alla fine del rapporto di lavoro ma quali sono le differenze? A chi spettano e come si calcolano?

TFS e TFR: cosa sono, differenze

Il Trattamento di fine rapporto (TFR) è un importo erogato, come suggerisce il nome, al termine del rapporto lavorativo indipendentemente dalla causa della cessazione (licenziamento, dimissioni). In sostanza, si tratta di un’indennità di liquidazione di tipo contributivo. Interessa lavoratori del settore pubblico e privato.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) rappresenta un’indennità erogata al termine del rapporto di lavoro che interessa, però, soltanto i dipendenti pubblici. In molti casi è possibile anche richiedere l’anticipo TFS presso società specializzate in grado di fornire una consulenza specializzata sull’argomento.

A chi non è soggetto al TFR spetterà il TFS. Contrariamente al TFR, Il Trattamento di Fine Servizio non ha solo natura retributiva ma anche previdenziale.

E’ costituito da tre differenti tipi di liquidazione:

  • Indennità di Buonuscita (IBU), destinata ai dipendenti statali (che lavorano presso i Ministeri, agenzie Fiscali, scuola, Università statale, ecc.). Grava per il 7,10% sul datore di lavoro e per il 2,50% sul lavoratore;
  • Indennità Premio di Servizio (IPS), che interessa i dipendenti degli Enti Locali, Regioni e  Servizio Sanitario Nazionale. Per il 3,60% è a carico del datore di lavoro, per il 2,50% è a carico del lavoratore;
  • Indennità di Anzianità (IA) che interessa i dipendenti degli Enti Pubblici non economici e delle Camere di Commercio. L’IA è a totale carico del datore di lavoro.

TFS e TFR: a chi spettano

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spetta a tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato (a decorrere dal 2000) ed a tempo indeterminato (a partire dal 2001).

Interessa indistintamente i lavoratori del settore pubblico (solo con impiego contrattualizzato) e privato.

Come abbiamo già accennato, il TFS spetta invece soltanto ai dipendenti pubblici, ovvero dipendenti:

  • civili e militari dello Stato in senso stretto (Ministeri, agenzie Fiscali, scuola, Università statale, ecc.);
  • di Enti locali, Regioni e Servizio Sanitario Nazionale;
  • di Enti pubblici non economici e Camere di Commercio.

L’indennità TFS si riferisce a tutte le suddette categorie assunte con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.

TFS e TFR: come si calcolano

Il TFR ha natura di salario differito: è l’accantonamento di una parte della retribuzione che verrà rivalutata e liquidata al termine del rapporto lavorativo.

Il Trattamento di Fine Rapporto si calcola sommando le retribuzioni lorde dell’anno (incluse tredicesima e quattordicesima, se previsto) dividendo, poi, per 13,5. Dal risultato ottenuto va sottratto il contributo Inps dello 0.5%. L’importo risultante dovrà essere, poi, rivalutato con la variazione Istat aggiornata.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) ha natura non solo retributiva ma anche previdenziale. Si ottiene calcolando un dodicesimo dell’80% dell’ultima retribuzione lorda annua percepita (tredicesima inclusa) da moltiplicare, poi, per il numero degli anni utili.

Può essere erogato in un’unica soluzione se non supera i 90mila euro, in 2 rate se non è superiore ai 150mila euro ed in 3 rate dai 150mila euro in su.