Categorie
Prestiti Personali

Prestiti e Finanziamenti: presentazione di garanzie per la concessione di prestiti

Tempo di lettura: 3 minuti

Gli istituti finanziari che concedono mutui e finanziamenti possono richiede la presentazione di garanzie che hanno la funzione di proteggere l’istituto finanziario che concede il prestito da eventuali rischi di insolvenza: in tal caso, infatti, potrà rivalersi sui beni oggetto di una garanzia reale o sulla persona fisica che ha fornito una garanzia personale.

La concessione del prestito personale non è subordinata alla presentazione di una garanzia reale, ma l’istuto finanziario può essere richiesta una garanzia personale come la presentazione di una fideiussione o la firma da parte di un coobbligato.

Garanzie reali

Sono garanzie reali il pegno e l’ipoteca.
Vengono definiti come diritti reali di garanzia su cosa altrui: il creditore (la banca o istituto finanziario che ha concesso il finanziamento e che ha ricevuto il bene in pegono o ipoteca) acquisisce:

  • il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente (“diritto di sequela” del pegno o dell’ipoteca);

  • il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori del medesimo debitore (“diritto di prelazione”).

Pegno

La nozione di pegno è data dall’art. 2784 del codice civile che cosi recita:

Il pegno è costituito a garanzia dell`obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

La costituzione di un diritto di pegno avviene mediante apposito contratto.

Per permettere al creditore, nel caso ce ne sia la necessità, di esercitare il suo diritto di prelazione e far si che il contratto sia opponibile ai terzi occorre che il contratto costitutivo di pegno risulti da atto scritto, che la scrittura abbia una data certa e che risultino specificati il credito garantito, il suo ammontare e il bene dato in pegno.

Per la costituzione del pegno, occorre che il creditore, o un terzo di sua fiducia, entri in possesso del bene oggetto del pegno. Questi ha il diritto di trattenere la cosa ma ha altresì l’onere di custodirla; non ha inoltre il diritto ad usarla o di disporne.

Il creditore può chiedere che la cosa venga venduta al pubblico incanto o da privati autorizzati e soddisfarsi sul ricavato oppure può fare richiesta al giudice affinché il bene gli sia assegnato in pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la stima sul bene stesso.

Ipoteca

L’ipoteca è una garanzia reale gravante su un bene immobile con le relative pertinenze, su un bene mobile registrato o sui titoli di Stato.

Si tratta di una garanzia reale che attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca resta valida fino a completa estinzione del debito.

Possiamo cosi riassumere le principali differenze fra pegno e ipoteca: Il pegno ha per oggetto beni mobili, mentre l’ipoteca riguarda beni immobili, diritti reali immobiliari e i beni mobili registrati (automobili, navi).

Un’altra importante differenza fra le due forme di garanzia riguarda il possesso del bene: nel pegno il titolare del bene è privato del possesso della cosa che passa al creditore, mentre nell’ipoteca il possesso rimane al debitore.

La garanzia personale è l’atto con il quale un soggetto garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui con il proprio patrimonio personale. Il creditore potrà quindi rivalersi sul patrimonio di quest’ultimo.
Fideiussione e avallo sono garanzie personali.

Fideiussione

La definizione di fideiussione viene data dall’art. 1936 del codice civile che recita:
E’ fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Già dalla nozione di fideiussiore che viene data dal codice civile è evidente che la fideiussione è un tipo di garanzia personale: il creditore infatti può rivalersi su tutti i beni di proprietà di un soggetto diverso dal debitore e non su un bene specifico, proprio perché il fideiussiore si impegna personalmente.

La fideiussione e` efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza: essendo un contratto che da obbligazioni esclusivamente a carico del fideiussore non richiede l’accettazione del creditore garantito.

Avallo

Tramite l’avallo una persona detta avallante garantisce personalmente, obbligandosi quindi con il suo patrimonio, il pagamento di un effetto emesso da un altro soggetto detto avallato.

L’avallante garantisce apponendo la propria firma sull’effetto emesso dall’avallato.

L’avallo rende il garante obbligato in solido, ovvero il creditore potrà rivolgersi per il pagamento all’avallato o all’avallante, in questo caso quest’ultimo potrà esperire l’azione di regresso nei confronti dell’avallato.