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Confrontare preventivi di mutuo: valutare le spese del mutuo attraverso l'ISC o TAEG

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Per scegliere il mutuo è necessario raccogliere il maggior numero possibile di informazioni: sarà infatti necessario confrontare vari preventivi di mutuo attraverso i documenti consegnati dalle varie banche alle quali abbiamo richiesto un preventivo.

A partire dal 1° ottobre 2003, una delibera del comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) ha sancito il diritto del consumatore ad una informazione esauriente, chiara e comprensibile. In virtù di queste le banche sono obbligate a consegnare una copia completa del contratto di mutuo, senza obbligo di firma da parte del richiedente, a mettere a disposizione il foglio informativo contenente le condizioni economiche applicate al muto, e a fornire il prospetto E.S.I.S (European Standardised Information Sheet), un modulo identico per tutte le banche per facilitare la comparazione delle condizioni.

Il parametro fondamentale per effettuare il confronto fra i vari preventivi di mutuo è l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) che tiene conto del TAN (Tasso di interesse Annuo Nominale) e di tutte le altre spese obbligatorie.

Nel calcolo dell’ISC e del TAEG rientrano, oltre agli oneri relativi al rimborso del capitale, quelli relativi a:

  • 1) spese d’istruttoria;
  • 2) spese di revisione del finanziamento;
  • 3) spese d’apertura e chiusura della pratica di credito;
  • 4) spese di riscossione dei rimborsi e d’incasso delle rate (se previste contrattualmente);
  • 5) spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
  • 6) costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);
  • 7) ogni altra spesa, contrattualmente prevista, connessa con l’operazione di finanziamento.

La normativa consente in ogni caso alcuni spazi di discrezionalità nel calcolo degli indicatori di costo. Ad esempio, le spese assicurative, se facoltative, e non imposte quindi dal creditore, possono essere escluse dal calcolo dell’ISC e del TAEG.