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MUTUO CASA: cancellazione dell’ipoteca dopo pagamento mutuo

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21 giugno 2011 No Comment
Il tema dell’ipoteca sulla casa di proprietà è sempre molto vivo quando si parla di Mutui per la casa. L’ipoteca è una garanzia realte che permette alla banca o alla finanziaria di diventare il proprietario del bene ipotecato qualora il mutuatario non assolva ai suoi doveri di restituzione dell’importo ottenuto in prestito.
Una volta che il mutuatario ha completato il pagamento delle rate del prestito, dovrebbe esserci la cancellazione automatica dell’ipoteca sull’immobile.
Si possono avere due casi:
1) Mutui fondiari
Nel caso di Mutuo Fondiario la cancellazione dell’ipoteca e delle altre garanzie viene a decadere gratuitamente e senza alcun obbligo dopo il completamento del pagamento delle rate, così come stabilito nel contratto stipulato. la banca è tenuta a lasciare al cliente una quietanza che attesta la data di estinzione del mutuo e a comunicare attraverso una procedura telematica standardizzata, entro 30 giorni, l’avvenuto rimborso del prestito alla Conservatoria dei registri immobiliari, che provvederà automaticamente alla cancellazione. Inoltre, sempre in questo periodo di trenta giorni, il creditore può comunicare all’Agenzia del territorio che vuole mantenere l’ipoteca nonostante l’avvenuta estinzione del debito. ricorrendo un giustificato motivo.
2) Mutui non fondiari
Dal 2 gennaio del 2011 purtroppo, per tutti i mutui non fondiari si deve ricorrere all’atto notarile per l’estinzione dell’ipoteca, con conseguenti costi a carico del consumatore.
In caso di ipoteca perenta, la comunicazione della banca, viene respinta dall’Agenzia del Territorio. Conseguentemente, il cliente deve necessariamente rivolgersi direttamente al notaio per la cancellazione.
Da non sottovalutare poi che il procedimento di cancellazione automatica dell’ipoteca può essere utilizzato solo quando l’estinzione del debito avviene con un congruo anticipo rispetto alla vendita dell’immobile ipotecato (o alla stipula di un nuovo mutuo garantito dallo stesso immobile), e quindi è possibile attendere senza problemi il decorso dei trenta giorni. Quando invece l’estinzione del debito avviene contestualmente alla vendita dell’immobile ipotecato (ovvero alla stipula di un nuovo mutuo garantito da tale immobile) l’acquirente e la banca che concede il nuovo mutuo non sono sufficientemente tutelati dal nuovo procedimento di cancellazione automatica, quindi è micora necessario richiedere un formale atto di assenso alla cancellazione di ipoteca secondo la procedura ordinaria, da sottoscrivere davanti al notaio.