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Testo Unico Bancario – Art. 1

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1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “autorità creditizie” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d’Italia;

b) “banca” indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria;

c) “CICR” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) “COVIP” indica la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;(*)

e) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) “UIC” indica l’Ufficio italiano dei cambi;

g) “Stato comunitario” indica lo Stato membro della Comunità Europea;

h) “Stato extracomunitario” indica lo Stato non membro della Comunità Europea;

i) “legge fallimentare” indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) “autorità competenti” indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari”.(*)

m) “Ministro del tesoro” indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.(*)

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia;

b) “banca comunitaria”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia;

c) “banca extracomunitaria”: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

d) “banche autorizzate in Italia”: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca;

f) “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”);

3) leasing finanziario;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, “travellers cheques”, lettere di credito);

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

– strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

– cambi;

– strumenti finanziari a termine e opzioni;

– contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;

– valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) “intermediari finanziari”: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106.

h) “stretti legami”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.(*)

3. La Banca d’Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.(**)

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(*) Lettera così aggiunta dall’art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(**) Comma così aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

Normativa credito Testo Unico Bancario Titolo I